mercoledì 10 marzo 2010
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Lo statuto dell'associazione

STATUTO

Finalità e strutture
Art.. 1) È costituita a Bolognola in P.za F. Marchetti, 3, L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica FreedoMountain”

Art.. 2) L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è apolitica. La finalità principale dell’Associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello sci di fondo e delle altre attività sportive svolgibili in ambiente montano intesi come mezzi di formazione psico-fisica, culturale e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, motoria, competitiva ed agonistica idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline sportive. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali e degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende eventualmente affiliarsi.
L’Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle medesime discipline. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o provati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

I soci
Art.. 3) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine della Associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificato nella prossima assemblea ordinaria.
La perdita per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi dell’Associazione
Art.. 4) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, Il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versanti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un solo voto.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quadriennio fissando il numero dei componenti che non dovranno essere meno di 5 e più di 7, elegge i sostituti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea dei soci ogni quadriennio. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente e un Segretario. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito. Essi non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei soci lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quadriennio. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art.. 5) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti ed utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
L’anno associativo va dal 1 Maggio al 30 Aprile di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

Lo scioglimento
Art.. 6) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali
Art.. 7) L’Associazione si avvale della facoltà di trasmettere il presente Statuto nonché ogni relativa modifica o integrazione alla Federazione Italiana Sport Invernali. Essa si impegna, altresì, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi al CONI e di affiliazione secondo le modalità e procedure stabilite con delibera dal Consiglio nazionale del CONI richiedendo l’iscrizione nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, se interessata all’ottenimento di fondi pubblici. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 9 (nove) giugno 2005.

 
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