STATUTO
Finalità e strutture
Art.. 1) È costituita a Bolognola in P.za F. Marchetti, 3, L’Associazione
Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: “Associazione Sportiva
Dilettantistica FreedoMountain”
Art.. 2) L’Associazione non persegue scopi di lucro
ed è apolitica. La finalità principale dell’Associazione è
lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello
sci di fondo e delle altre attività sportive svolgibili in ambiente montano
intesi come mezzi di formazione psico-fisica, culturale e morale dei soci, mediante
la gestione di ogni forma di attività ricreativa, motoria, competitiva ed
agonistica idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline sportive.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative
e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del
bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO,
del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana
Sport Invernali e degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende eventualmente
affiliarsi.
L’Associazione si propone, altresì, di organizzare attività
motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale
della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi
affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi
stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva
e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento
e il perfezionamento delle medesime discipline. L’Associazione potrà
svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste,
manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant’altro nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività
di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali amministrative.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti
pubblici o provati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale
e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
I soci
Art.. 3) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano
le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del
vincolo associativo a tempo determinato.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni
esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi
associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni
degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Non
è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano
danni materiali o all’immagine della Associazione. La morosità e l’espulsione
sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificato nella prossima assemblea ordinaria.
La perdita per qualsiasi caso della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Organi dell’Associazione
Art.. 4) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, Il
Consiglio Direttivo e il Presidente.
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione
ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci
purché in regola con i versanti delle quote associative. La convocazione
dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della
riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di
posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali
in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione
deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione,
nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea,
con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento
delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un
solo voto.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo
e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si
tengono ogni quadriennio fissando il numero dei componenti che non dovranno essere
meno di 5 e più di 7, elegge i sostituti del Consiglio Direttivo eventualmente
dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% dei soci e con
la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento
dell’Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori. Tra la prima
e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante
affissione nella sede sociale.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione
ed è eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea dei soci ogni quadriennio.
Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso
il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio
Direttivo saranno nominati un vice Presidente e un Segretario. Al Presidente che
ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno
essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli incarichi
dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito. Essi non possono
ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito
della medesima disciplina;
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale,
per la gestione dell’Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari
e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità
istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile
di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività
svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo
dell’anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere
nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo
svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo
stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica
dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual
volta il Presidente o la maggioranza dei soci lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più
uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento,
il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà
convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro
i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo,
ogni quadriennio. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne
provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art.. 5) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è
costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali
versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi
e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili,
di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti
a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti
né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti
ed utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
L’anno associativo va dal 1 Maggio al 30 Aprile di ogni anno e coincide con
l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio
consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione
dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Lo scioglimento
Art.. 6) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà
anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad
altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art.. 7) L’Associazione si avvale della facoltà di trasmettere il presente
Statuto nonché ogni relativa modifica o integrazione alla Federazione Italiana
Sport Invernali. Essa si impegna, altresì, a richiedere il riconoscimento
ai fini sportivi al CONI e di affiliazione secondo le modalità e procedure
stabilite con delibera dal Consiglio nazionale del CONI richiedendo l’iscrizione
nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto
presso il CONI, se interessata all’ottenimento di fondi pubblici. Per quanto
non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti
norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali
e di associazioni senza finalità di lucro.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea
dei soci in data 9 (nove) giugno 2005.